Richiesta di divorzio

Divorzio dinanzi Ufficiale di Stato Civile.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

ai coniugi:
- quando c’è il consenso di entrambi i coniugi;
- in assenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave o, economicamente non autosufficienti (si intende figli comuni dei coniugi richiedenti);
- in assenza di trasferimenti di tipo patrimoniale.

Descrizione

L'articolo 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno dei coniugi o dove è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Come fare

I coniugi si presentano davanti all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio e compilano il modulo Dichiarazione per avvio del Procedimento di accordo consensuale con il quale comunicano i loro dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l’ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo acquisendo d’ufficio i relativi certificati. 
Accordo: l’ufficiale dello stato civile fissa un appuntamento al quale si presenteranno - personalmente e congiuntamente - entrambi i coniugi per rendere la dichiarazione per la separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento o per modificare le condizioni di separazione o divorzio; immediatamente dopo, l’atto contenente l’accordo è compilato, sottoscritto e iscritto nei registri di stato civile. L’ufficiale dello stato civile stabilisce quindi un ulteriore appuntamento per la conferma dell’accordo (dopo almeno trenta giorni dalla data dell’accordo). La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio;
- Conferma accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/ lo scioglimento/ la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva, con decorrenza dalla data dell’accordo. Se i coniugi non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l'accordo.

Cosa serve

Documenti d'identità dei dichiaranti.

Cosa si ottiene

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tempi e scadenze

30 giorni dalla data della richiesta.

Costi

Verrà emesso codice di pagamento dell'importo di 16 euro (diritto fisso) pagabile tramite PagoPA.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

L-162-14-testo-coordinato.pdf [.pdf 594,07 Kb - 10/08/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Last edit: 04/03/2025 11:45:00

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