Il rimborso delle somme versate e non dovute comprensivo di interessi giornalieri a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
In alternativa al rimborso il Contribuente potrà autorizzare la compensazione delle somme a credito, senza computo dei relativi interessi, con quanto dovuto per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta.