Whistleblowing
Descrizione
Il Whistleblowing è uno strumento di segnalazione degli illeciti regolamentato dal decreto legislativo n. 24 del 2023.
Questo strumento prevede la possibilità di denunciare all’autorità giudiziaria o contabile o divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di attivare propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante, di tutte le persone coinvolte nella segnalazione, della segnalazione stessa e della relativa documentazione, inoltre sul sito istituzionale devono essere riportate informazioni chiare riguardanti le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni.
L’obiettivo è quello di proteggere i soggetti segnalanti da qualsiasi ritorsione o discriminatorie derivanti direttamente o indirettamente dalla segnalazione (es. licenziamento, demansionamento, sospensione). L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere (ad es. il datore di lavoro).
Enti o persone che ritengono di aver subito ritorsioni possono usare il sistema di segnalazione individuato e pubblicizzato dall’ente stesso.
Nel caso in cui l’ente non abbia individuato un sistema o un sistema che tuteli la riservatezza delle persone segnalanti, è possibile rivolgere la segnalazione all’ANAC che informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in seguito, ha il compito di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni.
Questo strumento prevede la possibilità di denunciare all’autorità giudiziaria o contabile o divulgare pubblicamente le informazioni sulle violazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di attivare propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante, di tutte le persone coinvolte nella segnalazione, della segnalazione stessa e della relativa documentazione, inoltre sul sito istituzionale devono essere riportate informazioni chiare riguardanti le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni.
L’obiettivo è quello di proteggere i soggetti segnalanti da qualsiasi ritorsione o discriminatorie derivanti direttamente o indirettamente dalla segnalazione (es. licenziamento, demansionamento, sospensione). L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere (ad es. il datore di lavoro).
Enti o persone che ritengono di aver subito ritorsioni possono usare il sistema di segnalazione individuato e pubblicizzato dall’ente stesso.
Nel caso in cui l’ente non abbia individuato un sistema o un sistema che tuteli la riservatezza delle persone segnalanti, è possibile rivolgere la segnalazione all’ANAC che informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in seguito, ha il compito di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni.
Ulteriori informazioni
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Garessio dedica una specifica sezione al Whistleblowing, introdotto dall’art.1 comma 51 della L.190/2012, che ha modificato D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 inserendovi l’art.54 bis avente ad oggetto “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”.
Il termine Whistleblowing deriva dalla frase inglese “blow the whistle”, cioè “soffiare nel fischietto” e si riferisce all’azione di un arbitro che segnala un fallo, oppure a quella di un poliziotto che vuole fermare un’azione illegale. Vengono definitivi whistleblowers i soggetti che denunciano pubblicamente o riferiscono alle autorità attività illecite, che possono consistere in una violazione di legge, nella minaccia di un interesse pubblico, nella dolosa omissione di un comportamento dovuto.
LA FINALITÀ DEL Whistleblowing
La collaborazione dei soggetti interni all’amministrazione che riferiscono di una condotta illecita conosciuta nell’esercizio della propria attività lavorativa, così come (quella dei soggetti esterni venuti in altro modo a conoscenza di un fenomeno corruttivo) degli altri soggetti previsti dall’art.54 bis D.Lgs.n.165 del 30.03.2001, appare fondamentale in quanto lo scopo finale perseguito grazie a tali informazioni è quello di venire a conoscenza del fenomeno corruttivo in sé, lesivo per la pubblica amministrazione sotto molteplici aspetti, primo fra tutti il danno di immagine.
A tal fine la nozione di corruzione introdotta dalla L.190/2012 è più ampia di quella penale e comprende le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato onde ottenere vantaggi per soggetti privati o pubblici.
Le garanzie per chi segnala condotte illecite
Coloro che effettuano segnalazioni godono di specifiche forme di tutela ed in particolare:
Protezione dell’identità del segnalante in ogni contesto
Il divieto di discriminazione nei confronti di chi effettua segnalazioni
La sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso
Le segnalazioni possono essere effettuate:attraverso il modello messo a disposizione sul Sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – Whistleblowing”, che potrà essere trasmesso con le modalità sullo stesso indicate ed in particolare alla casella di posta elettronica segretariocomunale.garessio@reteunitaria.piemonte.it accessibile solo dal suddetto Responsabile;
tramite il servizio postale ed in tal caso la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” ed inviate al Responsabile per la Prevenzione della corruzione del Comune di Garessio – Piazza Carrara, 137 – 12075 GARESSIO (CN).
Eventuali segnalazioni di supposti casi di illegalità malgoverno o corruzione possono essere effettuate oltre che al Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione, direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in forma anonima, al seguente indirizzo di posta elettronica: whistleblowing@anticorruzione.it (in particolare tale forma di segnalazione deve essere adottata ogni volta che riguardi fatti illeciti attribuibili al Responsabile della prevenzione della corruzione).
Canale esterno di segnalazione (da utilizzare solo in via residuale)
Segnalazione di illeciti di interesse generale nell’ambito dell’amministrazione pubblica
Vai alla pagina ANAC dedicata
Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Accedi all’applicativo per la gestione delle segnalazioni proposto da ANAC
Il termine Whistleblowing deriva dalla frase inglese “blow the whistle”, cioè “soffiare nel fischietto” e si riferisce all’azione di un arbitro che segnala un fallo, oppure a quella di un poliziotto che vuole fermare un’azione illegale. Vengono definitivi whistleblowers i soggetti che denunciano pubblicamente o riferiscono alle autorità attività illecite, che possono consistere in una violazione di legge, nella minaccia di un interesse pubblico, nella dolosa omissione di un comportamento dovuto.
LA FINALITÀ DEL Whistleblowing
La collaborazione dei soggetti interni all’amministrazione che riferiscono di una condotta illecita conosciuta nell’esercizio della propria attività lavorativa, così come (quella dei soggetti esterni venuti in altro modo a conoscenza di un fenomeno corruttivo) degli altri soggetti previsti dall’art.54 bis D.Lgs.n.165 del 30.03.2001, appare fondamentale in quanto lo scopo finale perseguito grazie a tali informazioni è quello di venire a conoscenza del fenomeno corruttivo in sé, lesivo per la pubblica amministrazione sotto molteplici aspetti, primo fra tutti il danno di immagine.
A tal fine la nozione di corruzione introdotta dalla L.190/2012 è più ampia di quella penale e comprende le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato onde ottenere vantaggi per soggetti privati o pubblici.
Le garanzie per chi segnala condotte illecite
Coloro che effettuano segnalazioni godono di specifiche forme di tutela ed in particolare:
Protezione dell’identità del segnalante in ogni contesto
Il divieto di discriminazione nei confronti di chi effettua segnalazioni
La sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso
Come effettuare le segnalazioni
tramite il servizio postale ed in tal caso la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” ed inviate al Responsabile per la Prevenzione della corruzione del Comune di Garessio – Piazza Carrara, 137 – 12075 GARESSIO (CN).
Eventuali segnalazioni di supposti casi di illegalità malgoverno o corruzione possono essere effettuate oltre che al Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione, direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in forma anonima, al seguente indirizzo di posta elettronica: whistleblowing@anticorruzione.it (in particolare tale forma di segnalazione deve essere adottata ogni volta che riguardi fatti illeciti attribuibili al Responsabile della prevenzione della corruzione).
Il Comune di Garessio, in persona del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tratta i Suoi dati personali nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità del Garante, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.
Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: https://www.comune.garessio.cn.it/it-it/privacy
Canale esterno di segnalazione (da utilizzare solo in via residuale)
Segnalazione di illeciti di interesse generale nell’ambito dell’amministrazione pubblica
Vai alla pagina ANAC dedicata
Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Accedi all’applicativo per la gestione delle segnalazioni proposto da ANAC